Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie in cui l’imputato, nel corso di un controllo stradale, aveva consapevolmente dichiarato non avere precedenti penali
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l’imputato, nel corso di un controllo stradale, richiesto, tra l’altro, di riferire sull’esistenza di precedenti a suo carico, sebbene non obbligato a rispondere ma ammonito circa le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, aveva consapevolmente dichiarato non avere precedenti penali). (Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 2016, n. 18476) [Riv-1610P786] (Art. 495 cp.)