TARI
Tassa rifiuti su posto auto scoperto
La tassa sui rifiuti "TARI", risulta dovuta anche con riferimento agli spazi scoperti adibiti a posti auto, pur se non denunciati, poiché si presume che la superficie sia potenzialmente idonea a produrre rifiuti.
Questo, il tenore della decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma - sentenza n. 5726/16.
Tra le motivazioni addotte per ritenere il tributo illegittimo, il fatto di essere in possesso di una perizia effettuata la quale forniva prove che le aree oggetto di contestazione, in realtà, non erano suscettibili di produrre rifiuti, trattandosi di parcheggi scoperti.
Per la Commissione Tributaria citata invece, l'accertamento fiscale su tale tematica è legittimo anche se riferito ad un'area scoperta adibita a parcheggio e non denunciata, essendo essa suscettibile di produrre rifiuti in base alla "presunzione della presenza umana".
Secondo la Commissione, l'accertamento TARI è da ritenersi legittimo alla luce della previsione transitoria prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 152/06 che riguarda, appunto, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e prevede che, chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a uso privato o pubblico, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio Comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.
R.R.
(ASAPS)
Attenzione ora arriva anche la Tari per il posto auto scoperto su decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma - sentenza n. 5726/16.
Un’altra spremutina sull’auto che per la verità già ne ha abbastanza... (ASAPS)