di Girolamo Simonato*
Veicolo: uso e sua destinazione
Il codice della strada, oltre a normare per diritto le tipologie di comportamento degli utenti, al titolo III, avente ad oggetto: “dei veicoli”, normati dagli articoli compresi tra il 46 e il 114 del d.lgs. 285/92.
All’art. 46, Nozione di veicolo, la norma prevede che ai fini delle norme contenute nel Codice della Strada, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
La cosa che più interessa è il contenuto di cui al medesimo titolo Sezione II destinazione ed uso dei veicoli.
In particolare le due estrinsecazioni utilizzate dal C.d.S., vengono frequentemente abbinate, nel lessico comune, a due concetti diversi da quello che prevede la normativa sulla circolazione stradale.
A questo proposito ottime sono le definizioni contenute all’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli , che così prevede:
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
Sotto l’aspetto dell’utilizzo economico del bene mobile registrato, lo stesso può essere adibito a:
uso di terzi: si concretizza l'uso di terzi del veicolo quando dal suo utilizzo viene erogata una quota spettante per il servizio svolto;
uso proprio: si ha uso proprio del veicolo, nelle fattispecie che lo stesso non rientra nell’attività di terzi ma è gestito e utilizzato in forma propria.
Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
Il sistema sanzionatori del citato art. 82 d.lgs. 285/92, prevede che chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.
Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.
Dalle violazioni citate, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
* Consigliere Nazionale ASAPS