Ministero dell'Interno
Art. 100, comma 4, del Codice della Strada
Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5126/17/105/20/1
Roma, 27 Giugno 2017
OGGETTO: Art. 100, comma 4, del Codice della Strada.
Si fa riferimento alla nota n. 0048821 del 31.05.2017, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza.
L'art. 100, comma 4, del Codice della strada, prima delle modifiche ad esso apportate dalla legge 29 luglio 20lD, n. 120, prevedeva che i rimorchi ed i carrelli appendice, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione del veicolo trainante.
La soppressione delle parole «l rimorchi e» al citato comma 4, ad opera dell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi e lo ha mantenuto per i soli carrelli appendice, …
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