Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico – Rifiuto di sottoporsi alla seconda prova dell’accertamento – Integrazione del reato di cui all’art. 186, comma settimo, c.d.s. – Ragioni
Integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra. (Cass. Pen., sez. VI, 18 aprile 2016, n. 15967) [Riv-1611P897] (Art. 186 cs.)