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Guida sotto l’effetto di stupefacenti – Accertamento - Prelievo ematico - Rifiuto di sottoporvisi - Disponibilità al prelievo di altro liquido biologico - Reato di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s. - Esclusione

(Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43854)

In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, pur dovendosi ritenere che il conducente possa essere sottoposto, senza previo consenso, a prelievo ematico, ai sensi dell’art. 187, comma 3, c.d.s., anche quando non vi sia stato un incidente stradale, è tuttavia da escludere che egli debba rispondere del reato di cui al comma 8 del medesimo art. 187 qualora rifiuti di sottoporsi al suddetto prelievo acconsentendo però ad altro prelievo di liquidi biologici (quali, ad esempio, le urine), che sia sufficiente a dimostrare l’eventuale assunzione dello stupefacente. (Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43854) [Riv-1612P944] (Art. 187 cs.)

Lunedì, 17 Ottobre 2016
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