Guida sotto l’effetto di stupefacenti – Accertamento - Prelievo ematico - Rifiuto di sottoporvisi - Disponibilità al prelievo di altro liquido biologico - Reato di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s. - Esclusione
In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, pur dovendosi ritenere che il conducente possa essere sottoposto, senza previo consenso, a prelievo ematico, ai sensi dell’art. 187, comma 3, c.d.s., anche quando non vi sia stato un incidente stradale, è tuttavia da escludere che egli debba rispondere del reato di cui al comma 8 del medesimo art. 187 qualora rifiuti di sottoporsi al suddetto prelievo acconsentendo però ad altro prelievo di liquidi biologici (quali, ad esempio, le urine), che sia sufficiente a dimostrare l’eventuale assunzione dello stupefacente. (Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43854) [Riv-1612P944] (Art. 187 cs.)