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Obblighi del conducente in caso di incidente - Assistenza all’investito - Omissione - Presupposti  Indicazione

Cass. Pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39088)

Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento. (Cass. Pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39088) [Riv-1612P951] (Art. 189 cs.)

Martedì, 20 Settembre 2016
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