Patente - Revoca e sospensione - Revoca – Violazione dell’art. 186 c.d.s. - Art. 219 comma 3 ter c.d.s. - Interpretazione. - Conseguimento di una nuova patente - Decorrenza di tre anni dalla data di accertamento del reato
In tema di revoca della patente di guida, disposta in seguito alle violazioni degli artt. 186, 186 ter e 187 c.d.s., è possibile conseguire una nuova patente solo dopo che siano decorsi tre anni dalla data di accertamento del reato, da intendersi come data di contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore. (TAR del Veneto, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1014) [Riv-1612P971] (Artt. 186, 219 cs.)