Pedoni - Circolazione di pedoni – Attraversamento fuori dalle strisce pedonali - Investimento – Responsabilità del conducente - Condizioni – Fattispecie in cui è stato riconosciuto un concorso colposo del danneggiato del 35%.
In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento di pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento, causa da sola sufficiente a produrlo. Pertanto, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto un concorso colposo del danneggiato del 35%). (Cass. Pen., sez. IV, 23 settembre 2016, n. 39474) [Riv.-1701P042] (Artt. 190, 191 cs.)