Cartella esattoriale. Validità della notifica
Con sentenza 17445/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella esattoriale notificata a mezzo servizio postale, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, si perfezione con la consegna al portiere ed è quindi legittima, senza alcun invio di altra raccomandata, al destinatario.
Nel caso specifico, si trattava di nove cartelle di pagamento, per sei delle quali la notifica era stata consegnata a mano, al portiere. La società interessata, aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale la quale, aveva ritenuto illegittima la notifica, poiché
avvenuta con consegna senza l'invio della raccomandata informativa al destinatario, come previsto dall'art. 60 - bis del D.P.R. n. 600/1973 e, a seguito, di altre norme, le quali avrebbero stabilito la necessità di tale adempimento.
L'Amministrazione Finanziaria è ricorsa in Cassazione la quale ha accolto il ricorso del fisco, motivando tale decisione, come segue:
"gli Uffici Finanziari, possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quello della legge n. 890/1982 - cfr. Cassazione nn.rr. 17598/2010; 911/2012; 19771/2013; 16949/2014, con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere del concessionario.
Tale conclusione, trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 della legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della legge n. 146/1998, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli Uffici Finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e delle singole leggi di imposta, non elide la possibilità riconosciuta agli Uffici Finanziari - e per quello che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale, con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere (art. 39 D.M. 9.04.2001), senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta, da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26, 1° comma del D.P.R. n. 602/1973 il quale consente anche agli ufficiali della riscossione, di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio all'art. 60 del D.P.R. 600/1973, unicamente per quanto non regolato dallo stesso articolo (Cassazione n. 3254/2016).
R.G.