di Ugo Terracciano*
Non fa prova nel processo l'accertamento dell'alcolemia con prelievo ematico senza consenso, se il conducente non è contestualmente sottoposto a cure mediche
Non sempre il prelievo ematico fa prova nell'accertamento della guida in stato di ebbrezza o, meglio, non sempre può essere utilizzato processualmente ai fini probatori. Ed è per questo motivo che, nonostante un tasso alcolemico di 2,78 g/l nel sangue, un automobilista lombardo è stato assolto dall'imputazione di guida in stato di alterazione da sostanze alcooliche, per l'inutilizzabilità, appunto, del referto medico acquisito dalla polizia giudiziaria dopo l’incidente. Come sia possibile ce lo insegna una recentissima sentenza (5 maggio 2017,
n. 21885) della Quarta Sezione Penale della Cassazione, secondo la quale l'art. 186, comma 5, del codice della strada “circoscrive la possibilità di procedere all'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico nel solo caso in cui i conducenti coinvolti in incidenti stradali siano "sottoposti alle cure mediche”...
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da il Centauro n. 204
Ancora un chiarimento sul delicato tema del prelievo ematico senza consenso. (ASAPS)