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Veicoli - Tassa di circolazione - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo trascritto presso il PRA - Obbligo di pagamento - L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49, art. 8 e L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15, art. 9 - Violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. – Questioni infondate di legittimità costituzionale.

(Corte Costituzionale, 2 marzo 2017, n. 47)


Sono infondate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - in relazione all’articolo 5, comma 36, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53 - e 119, secondo comma, Cost., le questioni di legittimità dell’art. 8-quater L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifi che alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) nella parte in cui prevede che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario, e dell’art. 9 L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui prevede che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Giovedì, 02 Marzo 2017
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