Guida in stato di ebbrezza Accertamento Modalità Alcooltest Dicitura “volume insufficiente” Validità della misurazione Sussistenza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, premesso che costituisce onere della difesa dell’imputato, qualora l’accertamento strumentale del tasso alcolemico abbia dato esito positivo, fornire la prova della inattendibilità dello strumento di misurazione, deve anche ritenersi che non valga ad inficiare la validità di detto accertamento il solo fatto che l’indicazione del tasso alcool emico riscontrato sia accompagnata dalla dicitura “volume insufficiente”, atteso che tale dicitura prova soltanto che la quantità d’aria espirata, pur se minore di quella occorrente per una misurazione ottimale, è stata comunque sufficiente a fornire un dato affidabile, dovendosi altrimenti giungere alla conclusione che, in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio l’esame, la riscontrata insufficienza del volume sia dovuta ad un volontario comportamento dell’interessato, con conseguente configurabilità, a carico di quest’ultimo, del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, previsto dall’art. 186, comma 7, c.d.s..