Chiarimenti su idoneità finanziaria autotrasporto
Il ministero precisa che per dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria valgono solo le attestazioni delle garanzie emesse dalle banche, dalle compagnie di assicurazione e dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, che sono iscritti nell'Albo previsto dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario come è stato recentemente modificato, ossia le cosiddette nuove finanziarie 106.
Ricordiamo che le imprese di autotrasporto in conto terzi devono dimostrare ogni anno di avere un capitale proprio di almeno 9000 euro per il primo autoveicolo e di 5000 euro per ogni veicolo in più. Sono esclusi da tale conto i veicoli rimorchiati e quelli con massa complessiva fino a 1,5 tonnellate. Il requisito dell'idoneità finanziaria può essere dimostrato anche con un'attestazione di fideiussione bancaria o assicurativa e su questo punto è intervenuto il ministero.
da trasportoeuropa.it