Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Obbligo di avviso – Esclusione - Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia stradale, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra nel novero degli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.