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Strade - Private e pubbliche - Cartelloni pubblicitari - Installazione - Cartelloni o altri mezzi pubblicitari abusivamente installati - Rimozione – Recupero delle relative spese - Proprietà privata o pubblica dell’immobile su cui insistono – Rispettivi procedimenti - Risultanze dell’ordinanza-ingiunzione - Fede privilegiata - Sussistenza.

(Cass. Civ., sez. I, 1 novembre 2016, n. 23073)


In tema di abusiva installazione di cartelloni o altri mezzi pubblicitari costituenti fonti di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del D.L.vo n. 285 del 1992 (e successive modifiche), nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade):
nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili; nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmettere la relativa nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento, le cui risultanze (e, quindi, anche la quantificazione delle spese riprodotta nell’ordinanza) sono assistite dalla fede privilegiata attribuita agli atti pubblici dall’art. 2700 c.c.
 

Giovedì, 31 Agosto 2017
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