Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione – Emissione - Funzionario delegato - Deduzione dell’opponente di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega - Onere della prova del fatto negativo - A carico dell’opponente - Sussistenza - Modalità di adempimento - Inerzia processuale dell’opponente - Conseguenze - Legittimità dell’ordinanza ingiunzione.
L’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.