1,
c. 1°,
Polizia
provinciale, polizia penitenziaria,
corpo
forestale dello stato
|
- Al
comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
- dopo
la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis)
ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito
del territorio di competenza e relativamente alle strade di
competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;";
b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis)
al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,
in relazione ai compiti di istituto".
|
1,
c. 1°bis
scorte
|
1-bis.
Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"3-bis.
I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè
i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo
11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni
imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia
stradale di cui al comma 1".
|
1,
c. 2° ter
nomi
di località in lingue regionali
|
2-ter.
Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"2-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali
presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione
nella lingua italiana".
|
1,
c. 2, c. 5 lett. b);
duplicato
carta circolazione
|
05.
All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264".
|
1,
c. 3, c. 6°, lett. a)
dispositivi
illuminazione auto storiche
|
6.
All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
"1.
Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore,
ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio
l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti
e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro.
Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio
l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori
dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi
dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate
le luci di marcia diurna";
|
1,
c. 7°, lett. a) e d)
dispositivi
illuminazione
|
7.
All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso
di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore
e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione,
le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi
anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma
3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati
fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi
o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della
marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere
usati i proiettori anabbaglianti";
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi
di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza";
|
1,
c. 8
sosta
e motore spento
|
8.
Al comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Durante la sosta, il veicolo
deve avere il motore spento".
|
1,
c. 9
giubbotti
rifrangenti
|
9.
Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"4-bis.
Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione
con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile
il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le
modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma
1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole
di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche
dei giubbotti e delle bretelle".
|
1,
c. 10°, lett. a)
trasporto
persone su ciclomotore
|
10.
All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione";
|
1,
c. 11°, lett. a) e b)
uso
del casco
|
11.
All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare
e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme
ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti";
- il
comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis.
Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
- di
ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
- di
ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula
di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo
in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento";
c)
al comma 2 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10";
- il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue
il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI".
|
1,
c. 16°, lett. b), c), d) ed e)
cronotachigrafo
e limitatore velocità
|
16.
All’articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo,
con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite
nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste
dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì
di limitatore di velocità";
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di
velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore
di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione
riguardi l’alterazione del limitatore di velocità";
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto
di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto
di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità
o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 687,75 a euro 2754,15";
e)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis.
Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo
o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero
comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui
all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare
in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina
autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre
che sia effettuato l’accertamento della funzionalità
dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino
della funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del
veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione
al trasporto di cose o di persone in solido";
|
1,
c. 19°, lett. b)
assicurazione
|
19.
All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione
sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che
il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio. Quando l’interessato effettua
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo
202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi,
l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone
la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione
al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio
o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale
al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato
ai sensi dell’articolo 213".
|
4,
c. 1°, lett. c) bis
infrazioni
con auto „blu"
|
c-bis)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e
di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette
alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza,
quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della
motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno,
il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura
sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si
trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione
della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente
trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per
l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica
del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo
196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta
del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini
per la notifica".
|
4,
c. 1°bis,
ricorso
al Prefetto
|
1-bis.
Dopo il comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"1-bis.
Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente
al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione".
|
4,
c. 1°ter
ricorso
al Prefetto
|
1-ter.
Il comma 2 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"2.
Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene
l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti
al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento
del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti
da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli
atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche
dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze
del ricorso".
|
4,
c. 1°quinquies
ricorso
al Prefetto
|
1-quinquies.
Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203
e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano
tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che
sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si
intende accolto.
1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale,
il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito
al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine
resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente
non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalità".
|
4,
c. 1°septies
ricorso
al Giudice di Pace
|
メArt.
204-bis. (Ricorso al giudice di pace).
1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo
203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo
196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al
giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla
data di contestazione o di notificazione.
2.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite
dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima
legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3.
All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma,
in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
La
Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l’articolo 204-bis
del codice della strada che, per consentire la procedura del ricorso,
imponeva il pagamento anticipato del 50% del massimo edittale -
Sentenza n. 114/2004 del 8 aprile 2004 ... (omissis)... dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003,
n. 214... (omissis)... -
4.
Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
5.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione
cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta
somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La eventuale
somma residua è restituita al ricorrente.
6.
La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice
di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto
del deposito del ricorso.
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una
sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può
escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei
casi di cui all’articolo 205
|
4,
c. 1°octies
Legittimazione
passiva ricorso Giudice di Pace
|
1-octies.
Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"3.
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può
delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208"
|
5
Guida
sotto l’influenza dell’alcool
|
L’articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art.
186
Guida
sotto l’influenza dell’alcool
- È
vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso
di bevande alcooliche.
- Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un
mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.
Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni
a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto
compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione
è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero
di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo
II, sezione II del titolo VI; in tal caso, ai fini del ritiro
della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo
223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia. DETRAZIONE PUNTI 10
- Al
fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo
di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi
di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno,
nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti
ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
- Quando
gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza
dell’alcool,
Giovedì, 30 Dicembre 2004
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