Mercoledì 25 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 06/09/2017

La Finanza giudica irregolari distributori interni di autotrasportatori e chiede restituzione delle accise
da uominietrasporti.it

Il caso era scoppiato già prima dell’estate, quando in Valtellina la Guardia di Finanza contestava la regolarità di una serie di serbatoi interni di aziende di autotrasporto. Il problema però si è allargato a macchia d’olio, investendo anche altri piani. Perché oltre alle paventate sanzioni ci sarebbe anche la prospettiva di dover restituire i recuperi sulle accise accumulati nel corso degli anni. Parliamo di cifre importanti, raggiunte moltiplicando quello che è il recupero massimo ottenibile (0,21 euro per ogni litro di gasolio) con tutti gli anni (la retroattività in questi casi potrebbe valere fino a cinque) trascorsi. D’altra parte per certificare i consumi avuti e quindi per presentare la richiesta di recupero delle accise non ci sono tanti modi: le fatture di rifornimento, le carte carburante e i distributori interni. E di fatto tante aziende di autotrasporto hanno seguito questa via.

Dove nasce allora il problema? Molto banalmente deriva da un affastellamento burocratico complicato. Volendo semplificare c’è innanzi tutto una normativa penale che fino al 2011 richiedeva una preventiva autorizzazione dei vigili del fuoco, poi cancellata con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (la Scia) che di fatto era sufficiente per essere in regola.

I Comuni, però, ai quali le Regioni hanno delegato la competenza in materia, pretendono anche un’autorizzazione ulteriore. A questo scopo è necessario fare una domanda e, sulla base di questa, l'amministrazione rilascia un permesso temporaneo, che diventa definitivo previa conferma di una commissione apposita da riunire nei 180 giorni successsivi. Se trascorre inuntilmente questo termine in ogni caso scatta il silenzio-assenso e quindi il permesso diventa ugualmente definitivo, anche senza collaudo.

Il Comune poi invia una copia di questi permessi all’Agenzia delle dogane a fini della concessione del rimborso delle accise. Soltanto che andando a indagare ci è resi conto che molte volte le autorizzazioni concesse erano sparite, in altri non c’era mai stata la necessaria convocazione della commissione nei termini richiesti dalla legge, in altri casi mancava la trasmissione della copia all’Agenzia delle dogane. In tutti questi casi, quindi, paradossalmente malgrado non ne abbia colpa diretta, la responsabilità ricade sull'azienda, perché di fatto il suo impianto non risulta in regola perché difetta di autorizzazione. E qui si partono i dolori. Perché innanzi tutto una cisterna non in regola espone a una sanzione di 5 mila euro. Cifra che si riduce di un terzo se si paga la sanzione entro 60 giorni. Ma soprattutto una cisterna non in regola, vale a dire una cisterna a cui manca l’autorizzazione, priva l'azienda proprietaria del diritto a ottenere la compensazione sul credito di imposta sulle accise relativamente al gasolio erogato dalla stessa cisterna. Insomma, da una parte bisogna pagare una sanzione, dall'altra bisogna restituire una cifra alla quale non si aveva diritto.

Un modo di ragionare che Conftrasporto-Confcommercio contesta in maniera decisa, in quanto considera che – si legge in una nota – «si tratta di profili distinti che pur determinando un illecito amministrativo non possono e non devono inficiare il diritto dell’impresa a beneficiare del credito». D’altra parte, come ricordato, non stiamo parlando di cifre modeste e quindi anche la prospettiva di restituzione può risultare drammatica: «Le imprese coinvolte da tale errata interpretazione – conclude la nota di Conftrasporto – rischiano di chiudere l’attività a causa delle ingenti somme che sarebbero costrette a restituire». C’è bisogno di una soluzione. Ma quale?

da uominietrasporti.it

Mercoledì, 06 Settembre 2017
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK