Revoca e sospensione – Sospensione – Provvedimento di sospensione provvisoria disposta dal prefetto – Previa comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione
In tema di violazioni delle norme del Codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del D.L.vo n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l’incolumità e l’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale, che riconosce all’amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali fissate dagli artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10, della L. n. 241 del 1990, 204 del cod. strada e 18 della L. n. 689 del 1981.