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Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell’amministrazione - Incidente stradale - Omessa o insufficiente manutenzione della strada - Responsabilità del soggetto incaricato del servizio di manutenzione - Condizioni - Presenza di insidie e trabocchetti - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l’incidente

(Cass. Pen., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3290)

L’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. (Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l’incidente, per non aver provveduto al ripristino del guardrail divelto da tempo, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l’idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata – si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e, comunque, la possibilità che l’omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali).

Giovedì, 05 Ottobre 2017
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