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Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Cronotachigrafo manomesso - Artt. 437 c.p. e 179 c.d.s. - Concorso di norme - Disposizione di cui all’art. 179 c.d.s. - Natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 437 c.p. - Esclusione

(Cass. Civ., sez. I, 9 novembre 2016, n. 47211)

Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 179 cod. della strada - che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso – e quella di cui all’art. 437 cod. pen. - che sanziona l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto che fosse configurabile il solo illecito amministrativo stradale nella condotta del datore di lavoro, amministratore di una società di autotrasporti, che imponeva ai conducenti degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi installati sui medesimi).

Venerdì, 06 Ottobre 2017
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