Il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che a seguito della sottoscrizione,
da parte dell’Italia, dell’accordo multilaterale M159, l’entrata
in vigore della disposizione individuata al punto 9.7.5.2 dell’ADR,
inerente alla verifica della stabilità laterale delle cisterne,
è stata differita al 1° gennaio 2005.
La disposizione oggetto di differimento è la seguente:
"I veicoli cisterna con cisterne fisse di capacità superiore
a 3 metri cubi, destinate al trasporto di merci pericolose allo stato
liquido o fuso, e provati ad una pressione inferiore a 4 bar, devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche del Regolamento ECE/ONU n.
111 sulla stabilità laterale…Queste prescrizioni si applicano
ai veicoli cisterna immatricolati per la prima volta a partire dal 1°
luglio 2003."
Tale disposizione era già stata precedentement rinviata fino
al 1° luglio 2004. A seguito di questa proroga, dal 1° gennaio
del 2005 i veicoli cisterna sopra descritti potranno essere immatricolati
soltanto se osservano le disposizioni sulla stabilità laterale
del Regolamento ECE/ONU n. 111.
Per quanto riguarda i mezzi non conformi a tali disposizioni, immatricolati
per la prima volta tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2004, il loro
certificato di approvazione dovrà riportare la seguente dizione:
"Vehicle first registered in accordance with Multilateral Agreement
M 159". Inoltre, sempre per questi mezzi, è stato prescritto
che una copia di questo accordo venga conservata a bordo del mezzo.