Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 04/10/2017

* Girolamo Simonato
Trattrice agricola inadeguata e condotta negligente del lavoratore

Foto di repertorio dalla rete



La sentenza datata 21 settembre 2017, n. 43499 della Corte di Cassazione, per un incidente sul lavoro, nel quale rimaneva ferito il conducente di una macchina agricola, ha messo in risalto le violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, (d.lgs. 81/08) nonché la negligenza associata all’imprudenza del lavoratore alla guida della macchina agricola.
Il fatto è riconducibile al conducente che trovandosi alla guida della trattrice agricola, nell'impegnare il tratto in discesa per raggiungere a valle la sede stradale, all'altezza del più alto dei terrazzamenti, non era riuscito ad operare la manovra di inserimento della marcia idonea per la discesa; aveva, anzi, acquistato velocità per il movimento con il cambio in folle; aveva perso il controllo del veicolo; era fuoriuscito dal percorso tracciato ed era quindi precipitato per i terrazzamenti sul fianco della collina, per un'altezza di circa m. 16, fino ad arrestarsi su un gradone sottostante, venendo sbalzato all'esterno, in quanto il posto di guida non era equipaggiato di cintura di sicurezza e riportando in tal modo le gravi lesioni.
La condotta del datore di lavoro, come stabilito dei giudici era stata colposa, perché aveva fornito una trattrice agricola, priva del sistema di ritenzione del conducente, che non era stata sottoposta nel tempo ai necessari ed adeguati interventi manutentivi e controlli meccanici.
La condotta del conducente è stata sicuramente colposa, essa è ascrivibile alla causa dell'evento lesivo occorso durante la guida del mezzo agricolo. È vero che il conducente aveva sì tenuto una condotta imprudente, perché si era messo alla guida della trattrice, pur conoscendone lo stato, nelle contestate difficili condizioni ambientali.
Infatti, dagli atti si ricava che non era riuscito a controllarne la velocità di discesa, anche scalando le marce con la necessaria tempestività, con la conseguenza che detta sua condotta non aveva interrotto il rapporto causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento.
Come si legge nella sentenza, il conducente ha messo in atto :”l'iniziativa di saltare giù dalla trattrice, posta in essere dal conducente quando era chiara l'impossibilità di frenare efficacemente e di rallentarne la velocità di discesa lungo il ripido pendio" aveva "verosimilmente" evitato "eventi lesivi più gravi" e, comunque, a tutto voler concedere, "l'ipotizzata imperizia del dipendente" non aveva interrotto il rapporto causale tra la condotta colposa del (che aveva consentito l'utilizzo in azienda di un veicolo obsoleto e comunque non ne aveva impedito l'utilizzo) e le lesioni riportate dal (che, a seguito della perdita del controllo della trattrice, era precipitato per una altezza di circa 16 metri sul fianco della collina)”.
La formulazione delle sanzioni per il delitto sono ascritte all'art. 590 commi 2, 3, 5 c.p. , prevede:
2 Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00;
3 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni;
5 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, perché, nella sua qualità di imprenditore agricolo, quindi, datore di lavoro del conducente del trattore agricolo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza.
Più specificamente per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71 commi 1 e 4 d.lgs. 81/2008, per aver contribuito nel cagionare l'incidente sul lavoro.
Al comma primo, del citato decreto, si apprende che :”Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.”
Al successivo comma 4, si legge :”Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.
Come si è appurato dalla sentenza, il datore di lavoro ha certamente violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche se, come osservato dai fatti, vi è una negligenza e imprudenza in capo al lavoratore posto alla guida della trattrice agricola, obsoleta e non equipaggiata di cintura di sicurezza, inoltre, la sua condotta di guida, messa in atto nella fuoriuscita dal percorso tracciato e caduta per i terrazzamenti sul fianco della collina. Per questa azione vi è la sussistenza del nesso causale verificatosi tra condotta colposa e lesioni riportate dal lavoratore.
L’azione dal lavoratore è certamente configurabile come una condotta colposa nell’evento infortunistico. L'imprenditore non è esonerato da responsabilità ogniqualvolta, come nella specie.
 

 

>Sentenza  21 settembre 2017, n. 43499 Corte di Cassazione

* Consigliere Nazionale ASAPS
 

 


Sulla inadeguatezza del mezzo agricolo e la negligenza del conducente. (ASAPS)

Mercoledì, 04 Ottobre 2017
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK