di Girolamo Simonato*
Incidente stradale e lavoro di pubblica utilità, ecco come si è espressa la Corte di Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione, emessa dalla IV° Sezione Penale, n. 34909 del 17/07/2017, con la quale veniva trattato il caso post incidente stradale, offre alcuni spunti di riflessione in merito alla circolazione stradale, che saranno dibattuti nell’edizione POL 2017 - IV Meeting Nazionale Polizia Locale presso il Castello Svevo a Cosenza, giovedì, 12 ottobre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, sessione Codice della Strada, in collaborazione con Fondazione ASAPS.
Gli spunti emersi nella citata sentenza possono essere così riassunti:
il primo sulla natura del sinistro stradale, nella parte che l’evento infortunistico interrompe la normale circolazione stradale statica e dinamica, creando nel contempo un pericolo alla collettività. Per i giudici la nozione di incidente stradale è da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.
Ecco un inciso della sentenza:
E’ stato precisato, in particolare, che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, rv. 253921 che in motivazione chiarisce che “quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente” intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (articolo 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché’ il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’articolo 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso”).
La seconda riflessione è quella scaturita laddove i giudici sentenziano: ”costituisce, peraltro, ius receptum di questa Corte di legittimità l’affermazione secondo cui qualsiasi tipologia d’incidente stradale, provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d’intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d’alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l’applicazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis e dunque escluda l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall’articolo 186, comma 9 bis, come ben argomentato nella parte che si allega:
In altra pronuncia si esprime identico concetto, allorché’ si chiarisce che ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (così sez. 4, n. 42488 del 19.9.2012 rv. 253734, che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il guardrail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis).
4. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha precisato anche che, ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 4/2/2015, Selmi, Rv. 263012).
Il Tribunale di Treviso, nonostante il capo d’imputazione ascriva chiaramente all’imputato l’aggravante di avere provocato un incidente stradale, ha ratificato un patto proposto dalle parti che comprendeva la sostituzione ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, incorrendo, pertanto, nella denunciata violazione di legge.
I giudici della Corte di Cassazione hanno così deciso che l’errore di diritto, in altri termini, era insito nel patto, e che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, con atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore seguito.
* Docente Fondazione ASAPS