Applicazione delle sanzioni – Violazioni del Codice della strada – Cartella esattoriale – Opposizione all’intimazione di pagamento – Competenza per materia del giudice di pace – Ambito applicativo – Fondamento – Cumulo degli importi delle cartelle impugnate – Irrilevanza
In tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all’intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore; ne deriva l’assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore.