A seguito della circolare 21066 del 09/10/2017, il Ministero dei Trasporti, ha precisato come rinnovare le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) scadute da oltre due anni.
Con il Decreto Ministeriale del 20 settembre del 2013, era stato stabilito che le CQC scadute da oltre due anni fossero rinnovate attraverso la partecipazione ad un corso di formazione periodica ed al passaggio di un esame (articolo 11 dello stesso Decreto). Invece, con la nuova circolare è stato definito che l'esame debba comprendere sia la prova relativa alla parte "comune" che la parte "specialistica" (legata al tipo di CQC da rinnovare: trasporto di cose o di persone).
Nello specifico, viene riportato il seguente esempio: un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre due anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d'esame sia relativa alla parte comune che alla parte specialistica per entrambe le qualifiche. Inoltre, la circolare ricorda che il conducente titolare della CQC valida per il tasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica, per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi alle prove d’esame.