Giubbotto o Bretelle retroriflettenti
Informazioni e regole
Ufficio studi ASAPS
Sono numerose le richieste di chiarimenti sulle modalità di uso del giubbotto retroriflettente e sul suo obbligo.
Per questo l'Asaps ha predisposto la scheda riepilogativa che segue, con le risposte alle possibili domande degli automobilisti
Decorrenza - 1° aprile 2004
Caratteristiche del giubbotto (o bretelle) retroriflettenti.
Si deve innanzi tutto chiarire che secondo l’art. 162 del CdS è prescritto l’uso di un giubbotto o, in alternativa, di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Secondo il Decreto 30 dicembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a prescindere dal colore, che potrà essere arancione, giallo o rosso fluorescente, l’importante è che il giubbotto o le bretelle abbiano una etichetta col marchio CE e la sigla UNI EN 471 della cui conformità alla normativa, risponderà il fabbricante o il suo rappresentante sul territorio comunitario.
Chi ha l'obbligo di fare uso del giubbotto, o delle bretelle, nei casi previsti dal Cds?
Secondo l’articolo 162 comma 1 del CdS i conducenti di tutti i veicoli esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Attenzione, secondo il dettato della norma, non sarebbero esenti anche i quadricicli. Per gli stranieri vige lo stesso obbligo. Tuttavia si rileva che il D.M. fa riferimento ai giubbotti o bretelle indossati dai conducenti di veicoli immatricolati in Italia. Da ciò se ne potrebbe desumere che per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero, potrebbe essere sufficiente l’uso di un giubbotto o bretelle anche se non omologati.
Quando si deve usare?
L’art. 162 comma 4 bis del CdS stabilisce che:
Il giubbotto o le bretelle dovranno essere usati sempre dai conducenti dei veicoli che, fuori dai centri abitati, siano fermi sulla carreggiata di notte in tutte le circostanze nelle quali il mezzo non sia sufficientemente visibile per mancanza o avaria delle luci posteriori o di emergenza o, anche di giorno, in tutti i casi in cui non è possibile essere scorti a sufficiente distanza. L’obbligo, secondo il dettato del secondo periodo del comma 4-ter dell’art. 162, è esteso pure a tutti i conducenti che si trovino, anche di giorno, nei casi di cui sopra, sulle corsie di emergenza o piazzole di sosta delle strade che ne sono munite.
Inoltre in tutti i casi nei quali si svolgono operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo. In sostanza quando si va a posizionare il triangolo. In questa fase l'obbligo di uso del giubbotto ricade anche su tutte le persone che vanno a posizionare il triangolo.
Quale sanzione è prevista?
Per coloro che non fanno uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti in tutti i casi in cui è imposto l'obbligo di indossarli, il codice prevede una sanzione amministrativa cha va da euro 41,00 a euro 169,00. Per il conducente consegue anche la decurtazione di 2 punti dalla patente.
Attenzione, a differenza del triangolo, non esiste l’obbligo di avere il giubbotto al seguito e di mostrarlo in fase di controllo, è però obbligatorio indossarlo nei soli casi in cui, scendendo dal veicolo, ciò sia prescritto.
Quando è obbligatorio (e molto utile) farci “vedere” sulla strada. (ASAPS)