Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 23 ottobre 2017
Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. (17A07641)
(GU n. 264 del 11 novembre 2017)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2017
Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. (17A07641)
(GU n. 264 del 11 novembre 2017).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, la fissazione delle modalita' anche telematiche di, annotazione, nella carta di circolazione di cui al comma 1, denominata «documento unico», dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il pubblico registro automobilistico, che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo;
Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia, limitatamente alle attivita' del pubblico registro automobilistico;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla richiamata disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il rilascio del predetto documento unico a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
Ritenuta inoltre l'opportunita' di definire contestualmente le modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT: la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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