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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 23 ottobre 2017
Modalità di annotazione, nel documento unico di  circolazione  e  di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. (17A07641)

(GU n. 264 del 11 novembre 2017)



 

(GU n. 264 del 11 novembre 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 23 ottobre 2017
Modalità di annotazione, nel documento unico di  circolazione  e  di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. (17A07641)
(GU n. 264 del 11 novembre 2017).

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

di concerto con

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia

 

  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di  circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi  dell'art.  8,  comma  1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  della giustizia,  la  fissazione  delle  modalita'  anche  telematiche   di, annotazione,  nella  carta  di  circolazione  di  cui  al  comma   1, denominata «documento unico», dei dati relativi alla  sussistenza  di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi  e  giudiziari, annotati presso il pubblico registro  automobilistico,  che  incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche'  di provvedimenti di fermo amministrativo;
  Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza  sull'Automobile Club d'Italia, limitatamente alle  attivita'  del  pubblico  registro automobilistico;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare   attuazione   alla   richiamata disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il  rilascio del predetto documento unico a decorrere dal  1°  luglio  2018,  come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
  Ritenuta inoltre  l'opportunita'  di  definire  contestualmente  le modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione  giuridico-patrimoniale  dei  predetti  veicoli,  di   cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,

Decreta:

Art. 1
Definizioni

 

   1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari  generali   e   del   personale   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) DG MOT:  la  Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) CED: il  centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del  personale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


> Vai al testo integrale del Decreto

Sabato, 11 Novembre 2017
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