Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 13/11/2017

di Luigi Altamura*
NOVITA' IMPORTANTI PER LA POLIZIA LOCALE NELL'ATTO DI INDIRIZZO ALL'ARAN PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 2016-2018

In questo scorcio di fine anno, si stanno svolgendo a Roma intense trattative sindacali anche per quanto riguarda il rinnovo dei contratti del personale degli enti locali. Il documento prodotto dai Comitati di Settore Autonomie locali e Regioni Sanità è una direttiva all'Aran finalizzata ad avviare le procedure per il rinnovo contrattuale del personale dei livelli per il triennio 2016-2018, con l’individuazione delle relative risorse, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Come noto L’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), istituita già dal D. Lgs 29/1993 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai DD.Lgs. 165/2001 e 150/2009, è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile - che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego,ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Aran si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, con l’autonomia dettata dall’esigenza di garantire una corretta e funzionale dinamica negoziale.

Nel documento - che Asaps pubblica in esclusiva - dopo il quadro complessivo di riferimento, vengono elencati gli obiettivi, definiti nella direttiva quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed emanato in coerenza degli indirizzi ivi contenuti. La possibilità di riprendere le trattative contrattuali in ambito pubblico, sia per la parte economica che normativa, costituisce l'occasione per procedere finalmente ad un’indispensabile semplificazione e aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni contrattuali che disciplinano la struttura e le modalità di alimentazione dei fondi decentrati e la contrattazione di secondo livello, nell’ottica di un'organizzazione del lavoro funzionale ad assicurare i servizi e anche al fine di superare le difficoltà e difformità applicative delle disposizioni legislative e contrattuali e del quadro regolatorio del lavoro pubblico.

L'atto tratta poi della parte economica, del sistema delle relazioni sindacali, della classificazione professionale e della struttura salariale.
In questo ultimo capitolo il Comitato specifica che "occorre rivedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’attuale struttura salariale prevedendone una semplificazione attraverso l’accorpamento degli istituti contrattuali attualmente in vigore. L’intento è quello di addivenire ad un meccanismo in cui una congrua parte della retribuzione corrisposta sia effettivamente legata ad incrementi di produttività, a particolari modalità di svolgimento delle mansioni, alla qualità delle prestazioni e delle funzioni svolte. L’intervento può essere realizzato anche valutando forme di compensazione e/o alternativa con altre specifiche indennità, quali quelle di particolari responsabilità, ferma restando la destinazione di una congrua quota di risorse alla produttività nel rispetto della vigente normativa di legge.

In tal senso, le misure da introdurre dovranno anche essere articolate accorpando le indennità connesse alle esposizioni a rischi - anche per maneggio valori - e disagi operativi, provvedendo a:

a) definire la cornice dei presupposti di fatto delle indennità;
b) graduare “forcelle” retributive accessorie diversificate, nel minimo e nel massimo, in relazione alle specifiche e differenziate caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali delle amministrazioni interessate.
La graduazione retributiva di cui alla lettera b) dovrà altresì ispirare l’aggiornamento delle specifiche e distinte misure delle indennità dei disagi derivanti dall’articolazione degli orari di lavoro (turno e reperibilità), anche mediante la necessaria facoltà datoriale di flessibilizzare e mediare nel mese e, ove necessario, nell’anno l’incidenza quantitativa dei relativi turni di servizio, allo scopo di poter concentrare le scelte organizzative nei periodi interessati da eventi, nazionali e/o locali, legati a festività, ricorrenze e tradizioni territoriali.

Molto importante il capitolo relativo alla previdenza complementare. Per il Comitato "occorre prevedere l’obbligo per le amministrazioni del comparto delle funzioni locali di informare adeguatamente il personale sulla rilevanza della previdenza complementare nelle politiche di welfare e formare adeguatamente il personale addetto.
E’ necessario chiarire la possibilità di destinare al Fondo di previdenza complementare integrativa contrattuale anche le quote dei proventi delle violazioni codice della strada di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 per il personale della polizia locale.
Ogni possibile soluzione orientata ad incentivare ulteriormente le scrizioni al fondo PerseoSirio,anche attraverso l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso, dovrà trovare adeguata copertura finanziaria all’interno delle risorse contrattuali nonché all’interno delle disponibilità di bilancio già stanziate e contenenti specifiche risorse finalizzate alla copertura degli oneri a carico del datore di lavoro."
Veniamo alla parte più importante dell'atto di indirizzo, il terzo capitolo, dove si indica che "all’interno del contratto nazionale, potranno essere trattati particolari aspetti riferiti a personale caratterizzato da specificità professionali, tra cui il primo citato è proprio il personale della polizia locale. Il D.L. n. 14/2017 ha esteso al personale della Polizia locale l’applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, già previsti per gli appartenenti ai corpi di polizia, stanziando all’uopo specifiche risorse (art. 7, comma 2-ter)".

Da ultimo, anche il D.L. n. 50/2017, in sede di conversione, ha previsto disposizioni specifiche per il personale di polizia locale, stabilendo che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste integralmente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari.
Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite in sede di contrattazione integrativa.

Rilevante la parte finale del capitolo quando il Comitato specifica che "coerentemente il nuovo contratto collettivo dovrà contenere specifiche disposizioni che riguardino tutto il personale interessato di polizia locale (municipale, metropolitano e provinciale)."
Si dovrà altresì chiarire le modalità con cui le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (in particolare art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992) possono incrementare la consistenza delle risorse decentrate, vincolate a tali finalità, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
Andrà, infine, valutata la possibilità di introdurre, nell’ambito delle risorse contrattuali destinate al salario accessorio, specifiche forme di indennizzo dell’operatività degli agenti, in termini sia di responsabilità del grado rivestito che di mansioni effettivamente assegnate esterne agli uffici, adeguatamente graduate in relazione alle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli Enti.

Ora si deve comprendere la portata dell'atto di indirizzo verso l'aspetto economico di Agenti e Ufficiali nei contratti decentrati integrativi. Non passano peraltro inosservati aspetti contrattuali spesso decisi nelle aule di giustizia delle Sezioni Lavoro dei Tribunali Civili. Scrive infatti il Comitato che "in materia di turnazione è necessario chiarire definitivamente che la prestazione lavorativa in turno svolta in una giornata festiva è una ordinaria giornata di lavoro.
Al personale turnista che ordinariamente in base al turno assegnato presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva, non si applica la disciplina del riposo compensativo a recupero della festività lavorata o la corresponsione dello straordinario di cui all’art. 24 del CCNL del 14/09/2000."

Il personale della polizia locale è perciò in attesa di capire quali saranno i risultati concreti dell'atto di indirizzo che apre per la prima volta ad una sezione contrattuale diversificata specie per i contratti decentrati integrativi a livello locale.


*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona

 

 


 

Si comincia finalmente  a pensare ad una Polizia Locale con riconoscimenti connessi alle funzioni e diritti diversi da quelli impiegatizi dell'ente locale?"

Lunedì, 13 Novembre 2017
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK