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Articoli 23/11/2017

Rimborso TARI. Le istruzioni del Ministero.

Dopo gli opportuni chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione di un'interrogazione parlamentare sul calcolo della quota variabile della TARI (tassa sui rifiuti), erroneamente calcolata a loro favore, da diversi Comuni Italiani, con circolare 1/DF , arrivano le indicazioni ufficiali del Ministero.
 
Le istruzioni, non riguardano solo, il calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, ma anche le modalità di richiesta di rimborso da parte dei contribuenti ai quali, il Comune interessato, abbia moltiplicato la quota variabile per il numero di pertinenze, invece di applicarla una sola volta, considerando l'intera superficie dell'utenza, intesa come somma dei metri quadri dell'abitazione e delle relative pertinenze.
 
Nella circolare, fra l'altro si legge: "Un diverso modus operandi da parte dei Comuni, non troverebbe alcun supporto normativo dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica, facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI".
 
I contribuenti che riscontrino un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti, effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, potranno chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità, a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore, ed entro cinque anni (termine prescrizione tasse locali).
 
L'istanza, chiarisce il Ministero, non richiede particolari formalità, ma deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente; l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata, erroneamente, nel calcolo della TARI.
 
Non è invece possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quella della TARI  la quale non prevedeva, tranne casi particolari, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile, o della tassa prevista al posto della TARI, dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
 

 
R.G.

Giovedì, 23 Novembre 2017
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