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Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Reato di rifiuto di accertamenti sanitari - Obbligo per gli operanti di acquisire elementi utili per motivare l’accompagnamento presso una struttura sanitaria - Necessità - Fattispecie.

(Cass. Pen., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12197)

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187, comma ottavo, cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).

Lunedì, 27 Novembre 2017
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