Scheda carburante e rimborsi. Le regole
Tra le voci di spesa da portare in deduzione/detrazione in fase di dichiarazione dei redditi, quelle sostenute per motivi di lavoro, relative al carburante, sono in parte deducibili. Tempo addietro, si poteva scaricare l' IVA, presentando obbligatoriamente la scheda carburante. Da alcuni anni è possibile ovviare alla sua compilazione, presentando l'estratto conto che attesti i costi affrontati. E' fondamentale seguire delle precise regole.
Rimborso senza scheda carburante
Non è possibile optare per modalità miste di pagamento; tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite uno dei due metodi: o tutti elettronici o tutti con scheda carburante.
Il riferimento normativo è l'art. 7, comma 2, lettera a) del D.L. 70/2011; il documento di prassi è la circolare n. 42 dell'Agenzia delle Entrate il quale spiega, nel dettaglio, come funziona la validità delle certificazioni legate a detrazioni IVA e deduzioni per le spese relative ai rifornimenti di carburante.
Pagamenti elettronici
In prima analisi, è necessario si scelga di pagare i rifornimenti in modalità chiaramente tracciabile ovvero, con carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel nostro Paese, soggetti alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria ( art. 7, sesto comma, DPR. 605/1973). Qualora si opti per l'esclusiva modalità di pagamento elettronico, non sarà necessario compilare alcuna scheda. L'importante è che la carta sia intestata al professionista o al titolare dell'attività economica, artistica o professionale o altri soggetti aventi titolo. Le relative spese, potranno essere portate in detrazione/deduzione.
Pagamenti misti
Da precisare che non è possibile rinunciare alla scheda carburante, se si intende pagare in modalità mista: carte di credito, debito o prepagate, contanti. In tali casi, va sempre compilata la scheda carburante, indipendentemente dalle modalità di pagamento scelte.
Pagamenti con scheda carburante
Qualora si opti per acquisti di carburante in contante e si compili la scheda carburante, è fondamentale che questa sia compilata correttamente; diversamente non sarà possibile ottenere il rimborso ( sentenza Cassazione n. 16809/2017) (*)
Carte fedeltà
Per potere usufruire delle detrazioni IVA e delle deduzioni concesse per le spese carburante, non è possibile utilizzare, senza compilare la scheda carburante, le carte fedeltà distribuite dalle compagnie per consentire ai clienti di effettuare acquisti di carburante, anche se intestate al professionista o imprenditore. Queste, non rientrano nell'ambito applicativo del decreto sopra citato (70/2011) ovvero, delle carte distribuite dai soggetti sopra specificati.
(*) La Cassazione, chiarisce le modalità di documentazione degli acquisti di carburante ai fini delle deducibilità.
La scheda o carta carburante, deve necessariamente essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte, con l'apposizione della firma
sulla scheda da parte del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti e l'indicazione del numero dei chilometri percorsi. Gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell'impresa.
R.G.