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Patente a punti

(Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2016, n. 7003)

In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126 bis c.s. ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla “ratio” di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi.
 

Martedì, 12 Dicembre 2017
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