Deroghe ai requisiti di temperatura richiesti nel trasporto delle carni, le disposizioni del nuovo Regolamento europeo
Con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 285 del primo novembre 2017, è stato emanato il regolamento (UE) 2017/1981, che modificando l’allegato III del regolamento (CE) 853/2004, introduce delle deroghe ai requisiti di temperatura richiesti nel trasporto delle carni.
Questa normativa permette alle carcasse, alle mezzene, ai quarti o alle mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini di essere trasportate anche se non hanno ancora raggiunto la temperatura minima di stoccaggio presso il macello, prevista dal suddetto allegato ossia i +7 °C.
Tale deroga potrà avvenire se saranno soddisfatte alcune condizioni indicate nell’articolo 1 del regolamento (UE) 1981/2017.
Per i criteri della modifica si e? tenuto conto di due pareri scientifici dell’EFSA, uno relativo ai rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo durante il magazzinaggio e il trasporto di carni e l’altro riguardante la proliferazione di batteri della decomposizione durante le fasi di magazzinaggio e trasporto delle carni.
I parametri stabiliti dal regolamento, per il trasporto delle carni, riguardano temperature, tempi e conta microbica. Essi vengono riportati in tre distinte tabelle in base al periodo che intercorre dall’inizio del carico delle carni nel veicolo fino al completamento dell’ultima consegna. Il distinguo viene fatto a seconda che il tempo sia inferiore a 6, 30 o 60 ore.
In conformità a quanto sancito dal regolamento (CE) 2073/2005, il conteggio delle colonie aerobiche deve essere valutato periodicamente dagli operatori del settore alimentare e tali valori possono essere utilizzati come indicatori del limite superiore di concentrazione delle specie batteriche eventualmente presenti nelle carni.
IL Sole 24 Ore
Le ultime novità sul trasporto carni. (ASAPS)