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di Girolamo Simonato*
Taratura “autovelox”, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura

Le c.d. “multe” per eccesso di velocità, rilevate dalle apparecchiature destinate al controllo, di cui all’art. 142 comma 6 del C.d.S., il quale così recita:” Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”, contestate ai sensi dell’art. 200 o notificate ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. 285/92 (C.d.S.), agli utenti della strada, devono essere preventivamente omologate e sottoposte alla taratura.
La sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, depositata in data 18 giugno 2015, n. 113, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S., ''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, ha stabilito che tutti gli strumenti devono essere preventivamente tarati prima del loro utilizzo.

Per la stessa tipologia giurisprudenziale, è importante citare il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, con Prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07 agosto 2017, avente ad oggetto: ”Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale", il quale al punto 1 così afferma: “ Approvazione e verifiche di taratura.
I dispositivi ed i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada e dell'articolo 192, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione. La procedura di approvazione del prototipo si completa con l'esecuzione congiunta, da parte di soggetti terzi accreditati, delle verifiche di taratura e funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare l'idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di approvazione del prototipo.

Ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto anche a verifiche iniziali di taratura e di funzionalità, al fine di accertare che le prestazioni corrispondano al prototipo approvato.
La verifica di taratura, volta a valutare la precisione delle misure eseguite o l'errore dell'indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall'utilizzatore, a condizione che siano accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento.

L'esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell'ufficio dell'organo di polizia stradale utilizzatore, al fine di garantire la massima trasparenza, nel rispetto dei principi della legge n. 241/90 “.

La circolare de quo, ha ricordato che il certificato di taratura non è sufficiente se non c'è il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.
Pertanto, è obbligatorio che gli Enti, quali Comuni, Provincie e Stato, i quali utilizzano gli strumenti per la rilevazione della velocità, di effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente.

Altro elemento da porre attenzione è il dettato di cui all’art. 345 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del C.d.S.), “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, esso prevede che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
Le apparecchiature de quo devono essere approvate dal MIT (Ministero dei Lavori pubblici.)
In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.
Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, come riportato all'articolo 142, comma 6, del C.d.S., dalle fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
Per la fattispecie dell’argomentazione trattata, è noto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha più volte ribadito l’importanza della taratura.
Per una esemplificazione, si riportano alcune sentenze.
La sentenza n. 9645/16 dell’11.05.2016, la quale verte sull’obbligo della taratura relativa alle strumentazioni per la rilevazione delle velocità, che ricade in capo all’amministrazione da cui dipende l’agente accertatore, ha l’obbligo di produrre una copia autentica del certificato di revisione dello strumento di controllo elettronico della velocità.
Nel medesimo verdetto così si legge: “più specificamente veniva sollevata questione se, in generale ed anche alla luce di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come quella nella fattispecie, era o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, quindi, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, era necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità deve essere sottoposto a taratura periodica.
Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della "palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo".
Nell'occasione veniva, per di più, pure rilevato che, "fra l'altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato".

Analizzando la sentenza emessa in data 16/05/2016, n. 9972 sempre della medesima Corte, coincidenza vuole questa seconda sentenza, la quale segue di pochi giorni la n. 9645/16, emessa per l’analoga motivazione, cioè sanzione per eccesso di velocità, ha ribadito che le sanzioni sono nulle se l’apparecchio di controllo elettronico non è stato sottoposto alla revisione periodica, la c.d. taratura, introdotta dalla Sent. Corte Cost. 113/15.
Il certificato deve essere documentato e riportato a verbale, l’eventuale mancanza della prova dell’avvenuta taratura, è equiparabile alla mancata revisione.
Questo è stato ribadito al punto 2 del dispositivo di sentenza che si riporta: “E’ fondato invece il quarto motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale omesso di considerare che il Comune di Ostellato non aveva fornito la prova di aver provveduto alla taratura annuale dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità.
Con sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’articolo 3 Cost., il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 45, comma 6 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Alla stregua di tale pronuncia di incostituzionalità, che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l’articolo 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura.
La sentenza impugnata (che – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte allora vigente – ha ritenuto non necessaria la taratura periodica dell’apparecchiatura di rilevazione automatica) va pertanto cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Ferrara, in persona di altro giudice, perché accerti se, nel caso di specie, l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dell’infrazione stradale era stata sottoposta alla verifica periodica di funzionalità e di taratura.”

Di recente, la Corte ha sentenziato, in data 11/01/2018 con ordinanza n. 533/18, che gli strumenti in dotazione alle forze di polizia, per il controllo della velocità, nel caso di una contestazione sull’affidabilità dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione, in sede di udienza, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura, infatti così si legge nel dispositivo: “che la riduzione progressiva è prevista, dal comma 3 dell'art. 345 citato, per i soli casi in cui il controllo dell'osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, mentre al caso in esame, di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor, si applica la riduzione fissa (il 5%, comunque non inferiore a 5 km/h) che il comma 2 prevede per gli accertamenti della velocità «qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata»;
che con il quinto motivo è denunciata l'erroneità dell'affermazione del giudice d'appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor;
che la doglianza è fondata;
che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»;
che, pertanto, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura”.

Come si può apprendere dalle fonti normative, le quali in più occasioni, anche qui dimostrate e riportate seguono un filo logico sull’importanza della taratura e revisioni periodica delle strumentazioni per il controllo delle velocità, nonché della linea presa della giurisprudenza per questa fattispecie, è importante che nel verbale, considerato come un “atto pubblico”, siano debitamente citate le tarature, in caso di contestazione, esse sono rilevabili dal giudice in udienza.


 * Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta



Giovedì, 18 Gennaio 2018
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