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di Girolamo Simonato*
NCC è obbligatoria la disponibilità della rimessa

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, prevede che l’attività di noleggio con conducente, nota con l’acronimo NCC, si identifica in un servizio di trasporto effettuato a richiesta dell'utente.
La differenza tra il famoso TAXI, il quale è in stazionamento sulle apposite aree in attesa dell’utenza, e il NCC, nel quale, l’utenza si rivolge presso la sede operativa della ditta noleggiatrice chiedendo un servizio di trasporto a tempo e/o a viaggio.
La disciplina del noleggio con conducente è dettata dall´art. 85 C.d.S. “Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone”, il quale prevede che il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
Tuttavia l’attività di NCC è disciplinata dalla Legge 15.1.1992, n. 21 che regola il noleggio con conducente di:
- autovetture,
- motocarrozzette (motocicli con carrozzino laterale),
- motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici di persone (tra cui anche le autoambulanze),
- veicoli a trazione animale;
e dalla Legge 11.8.2003, n. 218 che disciplina l´attività di noleggio di autobus con conducente.
I veicoli destinati al noleggio con conducente non stazionano in luoghi pubblici ma all'interno di rimesse e devono portare all'interno del parabrezza superiore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, con la dicitura "NCC", lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione.

Di recente, il TAR Abruzzo, con sentenza del 03 gennaio 2018 n. 6, ha previsto che: “Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio comunale”.
Per richiedere l’autorizzazione sono necessari i seguenti requisiti professionali:
- essere in possesso di patente cat. B in corso di validità;
-  essere in possesso di Cap (Certificato abilitazione professionale) tipo KB rilasciato dalla M.C.T.C., in corso di validità;
- essere iscritto al Ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea della Provincia, ai sensi delle normative regionali.

L’iscrizione al Ruolo provinciale si consegue previo superamento di un esame presso la Provincia. L’albo è tenuto dalla Camera di Commercio.
Nel caso di società il requisito dell’iscrizione al ruolo deve essere posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa, in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente  per lo svolgimento del servizio, che deve essere assunto con la qualifica di autista e essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo.
La disponibilità della sede, deve soddisfare i c.d. requisiti dei locali
Per i locali sede dell’attività e della rimessa dei mezzi, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
-  disponibilità della sede operativa;
- disponibilità di una rimessa sia in locali che in area scoperta;
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
- rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.
La prescrizione che la rimessa sia ubicata all’interno del territorio dell’ente è quindi coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea (in termini C.d.S. sez. V 23.06.2016 n. 2806); per tali ragioni non si tratta neanche di una misura restrittiva della concorrenza (cfr. Tar Pescara sentenza n.137 del 2016)”.


 * Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta


 

Venerdì, 26 Gennaio 2018
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