Bonus trasporti detraibili, come benefit
La legge di bilancio 2018, ha introdotto agevolazioni fiscali su abbonamento per mezzi pubblici per il contribuente, in veste di detraibilità, e per l'impresa in termini di welfare aziendale (legge 205/2017, comma 28).
L'abbonamento, ritorna infatti tra le spese con diritto a detrazione irpef al 19% mentre, rimborsi aziendali o pagamento diretto dei trasporti urbani, vengono tratti fiscalmente come buoni pasto e altri benefit.
L'abbonamento ai mezzi, rientra dunque fra le spese agevolate al 19%, previste dal TUIR (testo unico imposte dirette), fino a un tetto di spesa di 250 (duecentocinquanta) euro. Si tratta di un massimale che nella maggioranza dei casi, copre l'intero costo dell'abbonamento ai mezzi urbani.
La detrazione, è in vigore dal 1° gennaio 2018 quindi, si applicherà per la prima volta nella dichiarazione dei redditi del 2019, riferita all'anno di imposta 2018.
Le spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali del dipendente, sia nel caso vengano pagate direttamente dall'azienda sia nel caso in cui vengano rimborsate, non contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Tecnicamente, vengono inserite nell'art. 51 del TUIR, il quale contiene tutte le prescrizioni per la determinazione del welfare aziendale.
Questa agevolazione si può applicare anche ai familiari del dipendente, purché siano a carico in base all'art. 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia). Riguarda quindi: il coniuge (non legalmente separato), i figli (adottivi e affidati), altri familiari a carico fra quelli previsti dall'art. 433 del codice civile (persone obbligate discendenti prossimi dei figli, genitori, generi e nuore, suocere e suoceri, fratelli, sorelle).
Per applicare l'agevolazione, il pagamento dei mezzi pubblici (diretto o per rimborso), deve essere previsto dal contratto, da un accordo o da regolamento aziendale.
R.G