Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 01/02/2018

di Luigi Altamura*
Pubblicata la legge per la mobilità in bicicletta
Modificati anche tre articoli del codice della strada

Foto di repertorio dalla rete

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.  25 del 31 gennaio 2018 la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo  della  mobilita' in  bicicletta  e  la realizzazione della rete  nazionale di percorribilita' ciclistica." Entrerà in vigore giovedì 15 febbraio. La legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche  e  ricreative,  al  fine  di migliorare l'efficienza,  la  sicurezza  e  la  sostenibilita'  della mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale  e  ambientale,  ridurre  gli effetti negativi della  mobilita'  in  relazione  alla  salute  e  al consumo di suolo, valorizzare  il  territorio  e  i  beni  culturali, accrescere e sviluppare l'attivita' turistica,  in  coerenza  con  il piano strategico  di  sviluppo  del  turismo  in  Italia e con il piano straordinario della mobilita' turistica. Si definiscono il Piano generale della mobilità ciclistica e la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» che costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata  nel  sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta  dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze,  dedicate  ai ciclisti  e,  in  generale,   agli   utenti   non   motorizzati.   Le infrastrutture   della   Rete   ciclabile   nazionale   costituiscono, secondo le nuove norme, infrastrutture di interesse strategico nazionale. Dovranno essere adottati Piani regionali  della mobilita'  ciclistica  che individueranno  gli  interventi  da  adottare   per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per  le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative  nel territorio regionale  e  per conseguire  le  altre  finalita'  della nuova legge.  Il  piano  regionale della  mobilita'  ciclistica   disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed e'  redatto  sulla  base  dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi  programmi  e progetti  presentati  dai  comuni  e  dalle   citta'   metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali  delle  reti,  gli  itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia».

Anche i comuni dovranno fare la propria parte. I comuni infatti non facenti parte di citta' metropolitane e  le  citta' metropolitane predispongono  e adottano, i  piani  urbani  della  mobilita' ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore  dei  piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi,  le  strategie  e le  azioni  necessari  a  promuovere  e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia  per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan  sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet  istituzionali dei rispettivi enti. Inoltre,  i comuni possono prevedere,  in  prossimita'  di  aeroporti,  di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali  e  lacustri,  ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di  centri  per  il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e  l'eventuale servizio di noleggio. Ancora, i comuni prevedono nei regolamenti  edilizi  misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per  il  deposito  di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

Introdotte anche modifiche al codice della strada: al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, le parole: «al  principio della  sicurezza stradale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai principi della sicurezza stradale e della  mobilita'  sostenibile»  e dopo le parole:  «fluidita' della  circolazione»  sono  aggiunte  le seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».
All'articolo 61, al comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci  o  portabagagli  applicate  posteriormente  a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza  massima»  sono  sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di  linea possono  essere  dotati  di strutture  portasci,  portabiciclette  o portabagagli  applicate  a  sbalzo posteriormente  o,  per  le  sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
All'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto ul ulteriore comma «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da  gran  turismo  e  di linea, in deroga al comma 2, e' consentito  l'utilizzo  di  strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad  un  massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».

>In allegato il testo

 

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

 

 


Una importante e molto attesa legge per la sana mobilità ciclistica. Un grazie particolare al deputato Paolo Gandolfi che l'ha fortemente voluta e impostata.
Paolo Gandolfi relatore alla Camera anche per la riforma del CdS, purtroppo non è stato ricandidato dal suo partito per questa tornata elettorale.
Un saluto solidale accompagnato dalla grande stima dell'ASAPS a un parlamentare che si è sempre battuto per la sicurezza stradale e per la legge sull'Omicidio stradale. (Giordano Biserni ASAPS)

Giovedì, 01 Febbraio 2018
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK