Giovedì 18 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 12/02/2018

di Luigi Altamura*
RIFORMA GIUSTIZIA: ULTERIORE PASSO PER LA PROCEDIBILITA' A QUERELA PER IL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato giovedì 8 febbraio due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103).
 
Sulla procedibilità a querela di parte, il Governo ha esaminato il testo del decreto legislativo titolato "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103", al secondo esame preliminare.
 
Il decreto amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.
 
In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.
 
In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.
 
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, con particolare riferimento all’espunzione della previsione relativa alla procedibilità a querela per i delitti di arresto illegale, di indebita limitazione della libertà personale, di perquisizione e ispezione personali arbitrarie e alla conservazione della procedibilità d’ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. È ora necessario un secondo esame delle Commissioni parlamentari competenti ai fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore delle nuove norme, tornerà procedibile a querela di parte il reato introdotto dalla legge nr. 41/2016 di lesioni personali stradali gravi, quando non aggravate. Vi terremo aggiornati sui prossimi passaggi.
 
In allegato il dossier predisposto sul nuovo provvedimento governativo.
 

>Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica
della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati
Atto del Governo 475


*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona

 


Importanti modifiche in materia di procedibilità.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore delle nuove norme, tornerà procedibile a querela di parte il reato introdotto dalla legge nr. 41/2016 di lesioni personali stradali gravi, quando non aggravate. Vi terremo aggiornati sui prossimi passaggi. (ASAPS)

Lunedì, 12 Febbraio 2018
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK