Integra il reato di cui all’art. 476 cod. pen. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del
quale si intenda artificiosamente attestare l’esistenza e i connessi effetti probatori, perché l’atto è idoneo a trarre in inganno la pubblica fede.
Affinché sussista il reato in esame non è affatto necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico, essendo sufficiente che attraverso la falsa rappresentazione della realtà operata dalla fotocopia tale atto appaia esistente, con lesione della pubblica fede.
Per tale motivo deve ritenersi integrare il reato di cui all’art. 476 c.p., anche l’alterazione compiuta sulla fotocopia di un atto pubblico esistente, ovvero il fotomontaggio di più pezzi di atti veri, ovvero ancora la creazione artificiosa di una fotocopia di un atto inesistente.