di Luigi Altamura*
Contratto enti locali: le novità per la Polizia Locale
Aran - come indica nel proprio sito internet - e Organizzazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali. L’accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). C’era infatti la necessità di riscrivere alcune parti del contratto superate dalle norme di legge vigenti o non più attuali. Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.
Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell'unione civile.
Il nuovo contratto collettivo, in attuazione della Riforma Madia, ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.
E’ stata prevista una specifica sezione per la polizia locale, che riconosce e valorizza le peculiarità di questa tipologia di personale, attraverso la previsione di specifici trattamenti economici. Questo aspetto è il punto fondamentale del contratto che era atteso da molti anni.
Ed è su questo che vogliamo soffermarci, evidenziando che è un primo, piccolo passo per il riconoscimento di un lavoro difficile, sempre più rischioso, che si distingue rispetto agli altri lavoratori del comparto enti locali. Sono cinque gli articoli che introducono aspetti specifici per gli appartenenti a questa famiglia professionale, che è composta da circa 60.000 operatori tra agenti ed ufficiali. Viene ulteriormente specificato il concetto introdotto dal DL nr. 50/2017 sulle prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato. Le ore di servizio aggiuntivo del personale sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quello previsto per le ore straordinarie e quando ciò avviene di domenica e nei giorni festivi, oltre al compenso economico è previsto il riposo compensativo.
Le ore aggiuntive non concorrono al limite massimo individuale per le ore di straordinario e non rientrano neppure nel monte ore massimo spendibile per ciascun ente. Occorre perciò con urgenza adottare regolamenti comunali che disciplinino tali aspetti soprattutto per la quantificazione e il versamento delle somme da parte dei privati. Tutta la disciplina troverà applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipula del CCNL. Novità anche per l'utilizzo dei proventi delle violazioni al codice della strada (art. 208 cds). vengono indicate specifiche finalità a favore del personale, in particolare per i contributi datoriali al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio. E' un obbligo che viene introdotto e questo sicuramente andrà a creare problemi per i Comandi che hanno altre tipologie di accordi con fondi privati.
Vengono inoltre indicate finalità assistenziali nell'ambito delle misure di welfare integrativo (iniziative a sostegno al reddito della famiglia, supporto istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario, polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale). Altra finalità indicata per l'utilizzo dei proventi ex art. 208 cds è l'erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, di cui dovranno occuparsi i singoli enti anche in fase di contrattazione decentrata per individuare i progetti cui destinare queste risorse che dovranno essere individuate nell'apposita delibera di giunta. Viene introdotta inoltre una indennità di servizio esterno tra 1 e 10 euro per il personale che espleta in via continuativa nei servizi esterni di vigilanza, al fine di compensare i rischi e i disagi.
L'indennità è cumulabile con quella di turno e con quella di vigilanza, con i compensi sulla produttività relativa alla performance individuale e collettiva. Non è cumulabile invece con la nuova "indennità condizioni di lavoro" prevista per attività disagiate, esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute e implicanti il maneggio di denaro. L'indennità di servizio esterno va pagata con il fondo risorse decentrate, che - come noto - ha limiti di legge molto precisi e che non può essere incrementato. Altra indennità introdotta è quella di funzione, riservata al personale di categoria C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, al fine di compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado (termine militare, sarebbe stato meglio specificare qualifica) rivestito. Vanno peraltro valutate le specifiche responsabilità, e l'importo potrà arrivare ad un massimo di 3.000 euro lordi annui. Anche in questo caso gli importi e i criteri per l'erogazione sono determinati in sede di contrattazione decentrata.
L'indennità di funzione è cumulabile con quella di turno, di vigilanza, di servizio esterno, con la produttività relativa alla performance individuale e collettiva e non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro. Sarà sempre il fondo delle risorse decentrate che dovrà destinare le risorse per l'indennità di funzione.
Torneremo sicuramente a parlare di questo nuovo contratto, che diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.
* Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Asaps.
Come commento finale, ritengo che sia utile ricordare che è stato percorso il primo chilometro nell'ambito delle riforme richieste nella lunga maratona delle Polizie Locali. Sono ancora molte le aspettative tra gli operatori della Polizia Locale, ma la sezione speciale introdotta e nuove indennità potranno creare un innovativo modo di lavorare, nell'attesa della tanta auspicata riforma, che il prossimo Parlamento non potrà dimenticare nel cassetto dei palazzi romani.
Giordano Biserni
ASAPS
Una sintesi del nuovo contratto di lavoro per la Polizia Locale e qualche riflessione. (ASAPS)