TELEFONINO ED ACQUISIZIONE DATI MAIL, SMS E WHATSAPP: VIA LIBERA ALL'ACQUISIZIONE CON INCIDENTE STRADALE
I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso ad una persona indagata (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 codice di procedura penale e la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Non è configurabile neppure un'attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta.
Cassazione Sezione V del 16 gennaio 2018