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Articoli 15/03/2018

di Luigi Altamura*
ARRIVA IL DECRETO SULLA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' DI POLIZIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 61 del 14.03.2018 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15  "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. l’entrata in vigore del provvedimento è prevista per giovedì 29 marzo prossimo.

Il Regolamento deriva da una esplicita disposizione del Codice della Privacy e riguarda il trattamento dei dati personali relativamente al loro trattamento effettuato per finalità di polizia, dal Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno e da organi, uffici e comandi di polizia, anche in attuazione delle raccomandazione del Consiglio d'Europa. Nei primi articoli del provvedimento sono indicati gli obbiettivi e gli ambiti di applicazione. Come indicato dall'art. 53 del Codice della Privacy si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. Il Decreto nr. 15/2018 prevede all'art. 1 comma 2 che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative. Tali dati sono conservati  separatamente  da  quelli  registrati  per  finalità  di polizia,  salvo  che  non  siano  necessari,   in   casi   specifici, nell'ambito di un'attività informativa, di sicurezza o  di  indagine di polizia giudiziaria. La questione dei dati per finalità di polizia perciò riguarda anche le Polizie Locali, che comunque al Centro Elaborazione Dati debbono trasmettere le notizie di reato tramite le Questure e i Comandi Carabinieri per gli inserimenti al Sistema di Indagine, pur non essendo Forza di Polizia. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati  per  le finalità  di polizia, ai sensi dell'articolo 53  del  Codice,  quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di prevenzione dei  reati,  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e  documenti,  è consentita l'attivazione di collegamenti telematici con  banche  dati di pubbliche  amministrazioni  o  di  privati, secondo il principio di qualità dei dati con riferimento all'esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenti le finalità del provvedimento.

L'art. 10 evidenzia i termini massimi di conservazione dei dati, mentre il Capo Terzo indica le modalità di raccolta, comunicazione tra Forze di Polizia e diffusione dei dati. Il Capo Quarto illustra il trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia. Molto importante l'art. 22 che riguarda i sistemi di videosorveglianza il cui utilizzo è consentito  ove necessario per le finalità di polizia di  cui  all'articolo  3  e  a condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo  i  dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità  di  cui all'articolo 3, registrando esclusivamente le immagini indispensabili. L'art. 23 tratta invece dei sistemi di ripresa fotografica, video e audio consentiti  ove necessari per documentare:  una  specifica  attività  preventiva  o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o  un  pericolo  per  la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste  in essere  durante  il  servizio  che  siano  espressione  di   poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia. Importante la parte relativa agli obblighi di sicurezza dei dati trattati e i diritti della persona interessata e sul controllo dei trattamenti.

>Il testo del decreto

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

 

 


Importante novità. (ASAPS)

Giovedì, 15 Marzo 2018
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