Giovedì 26 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

di Girolamo Simonato*
Multa illegittima se il dispositivo di rilevamento della velocità non è tarato

La sentenza del Giudice di Pace di Pavia, n. 68/18 del 31/01/2018, offre un valido suggerimento per analizzare la problematica della taratura e della successiva funzionalità dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità.
Il fatto è ascritto ad una contestazione per la violazione di cui all’art. 142 comma 8 del C. d. S., violazione emersa in data 03/07/2016.
La prima riflessione è quella correlata con la Sentenza della Corte Costituzionale 113/15, con la quale è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Da sottolineare che antecedentemente alla data dell’infrazione, di cui al ricorso al G.d.P. di Pavia, la Corte di Cassazione si è espressa in modo uniforme sulla taratura e funzionalità degli strumenti deputati alla rilevazione delle velocità. A questo scopo si portano a titolo esemplificativo le seguenti sentenza:
Sentenza n. 9645/2016 del 11/05/2016, i giudici hanno ritenuto con questo provvedimento che le apparecchiature che misurano la velocità devono essere preventivamente tarate.
Infatti gli stessi così si sono pronunciati: “per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.”

Sentenza n. 9972/2016 del 16/05/2016, i giudici hanno accolto il ricorso così pronunciandosi : “Nella specie, il Comune … non ha preso in considerazione la nuova deduzione della ricorrente e non si è difesa nel merito rispetto ad essa (nulla di specifico, d'altra parte, la ricorrente deduce in proposito); cosicché deve escludersi la sussistenza di implicita accettazione del contraddittorio.
1.— È fondato invece il quarto motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale omesso di considerare che il Comune di … non aveva fornito la prova di aver provveduto alla taratura annuale dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità. Con sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45 comma 6 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.”

All’udienza del 25/01/2018, dinnanzi al G.d.P. di Pavia, come si legge, il Giudice si è pronunciato come segue: “si deve rilevare che, nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto il certificato di taratura dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità né alcun documento attestante l’avvenuta sottoposizione dell’apparecchio de quo alla prescritta verifica di funzionalità.
Sulla base di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e dal recente orientamento della Corte di Cassazione si deve ritenere che ai fini della legittimità del verbale, deve essere dimostrata sia la taratura dell’apparecchiatura che la corretta funzionalità della stessa.
Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova circa la verifica del corretto funzionamento dell’apparecchiatura e la taratura della stessa, l’accertamento dell’infrazione risulta viziato con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento impugnato.“

Pertanto, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione che quella dei Giudici di Pace, in mancanza di tale dimostrazione, l'accertamento è stato dichiarato viziato, con la conseguenza dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio.

* Consigliere Nazionale ASAPS
 

Martedì, 20 Marzo 2018
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK