NOTIFICHE: VALIDE AL DOMICILIO
da studiocataldi.it
L'art. 139 c.p.c.prescrive che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e precisa che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio; la norma, invece, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (cfr. Cass. n. 2266/2010).
Nel caso di specie, l'atto da notificare, indirizzato al contribuente nel suo domicilio fiscale, era stato consegnato dal messo notificatore alla donna dichiaratasi "collaboratrice ed autorizzata al ritiro" che si trovava nello stabile e ha anche apposto la propria sottoscrizione per ricevuta.