Doppia
sospensione per un osimano
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Linea dura con gli ubriachi al volante e niente sconti per chi si lamenta per una patente sospesa dopo la prova impietosa dell’etilometro. C’è “una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato”. E’ il principio sulla base del quale la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola “manifestamente infondata”, la questione di costituzionalità promossa nell’ottobre 2003 dal giudice di pace di Osimo nel giudizio avviato da Giuseppe B., di Osimo, contro la prefettura di Ancona che gli aveva sospeso la patente per due mesi per guida in stato di ebbrezza. Pur costituendo anch’essa “misura afflittiva”, scrivono nella sentenza i giudici costituzionali, “la sospensione provvisoria della patente di guida (da parte del prefetto; ndr) è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di altri pericoli”. Sulla base degli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, il magistrato osimano aveva censurato in particolare il comma 3 dell’art. 223 del nuovo codice della strada “nella parte in cui prescrive che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria della patente fino ad un anno, in luogo di un ritiro provvisorio fino ad un successivo accertamento dal quale risulti un valore alcolemico non superiore a quello stabilito dalla legge”. Il giudice di pace aveva in sostanza posto la questione di costituzionalità sulla doppia sanzione accessoria di sospensione della patente (quella prefettizia e quella penale) che, a suo giudizio, dando luogo anche a distinti procedimenti, avrebbe violato i principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di precostituzione del giudice naturale e del giusto processo. Tali argomentazioni sono state respinte dalla Corte costituzionale secondo cui invece le due sanzioni hanno diversa natura.
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