Commercio di pallet usati: il Ministero dell’Interno, con una circolare, conferma l’obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con una circolare del 21 marzo 2018, ha fornito dei chiarimenti circa l’applicazione dell’art.128 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che prevede l’obbligo, per gli esercenti che svolgono operazioni su cose antiche o usate, di tenere un registro delle operazioni giornaliere sul quale annotare le generalità delle controparti nelle operazioni di compravendita.
Il tema trattato dall’Interno interessa anche le imprese coinvolte nel commercio di pallets usati dal momento che, per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione (usate), si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giorno 1931, n.773, lo stesso sul quale sono giunti i chiarimenti di cui sopra.
La circolare in oggetto è stata emanata per uniformarsi al parere del Consiglio di Stato del 2 marso scorso, emesso su richiesta del Ministero dell’Interno, in cui lo stesso Consiglio di Stato ha escluso che l’art. 128 del TULPS sia stato interessato da abrogazioni, espresse o tacite, dovute all’eliminazione dell’art.126 del TULPS confermandone quindi la vigenza.
Tutti coloro, quindi, che non terranno il registro saranno soggetti alla sanzione prevista dall’art.17 bis, comma 3 del TULPS, il quale prevede il pagamento di una somma da 154 a 1.032 euro con possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di 3 mesi. Daranno luogo, invece, alla contravvenzione, di cui all’art.221 del TULPS, che prevede l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino a 103 euro, tutte le irregolarità relative alla vidimazione del registro al momento dell’esibizione agli agenti di Pubblica Sicurezza e alla compilazione.