Divieti di circolazione dei mezzi pesanti: il MIT fornisce chiarimenti in merito alla deroga relativa ai veicoli che rientrano alla sede dell’impresa
da assotir.it
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta di un'impresa, ha fornito dei chiarimenti, con nota n.2740 del 23 aprile 2018, in merito all’applicazione della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati prevista dall’art. 3.2 b del calendario dei divieti di circolazione, relativa ai “veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”.
Il MIT, con il chiarimento, ha stabilito che la deroga in questione è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti:
Per il Ministero non è ritenuta essenziale la condizione che il veicolo debba viaggiare a vuoto perché, lo stesso, potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un’eventuale rottura di carico oppure potrebbe essere predisposto per un nuovo trasporto il giorno successivo.