di Francesco Pittaluga*
I benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto
L'art. 1 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 26/10/1995, n. 504 ( di seguito, semplicemente T.U.A.), con il termine di accisa “l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal titolo III del … testo unico”.
La nozione di “prodotti energetici”, a sua volta, è contenuta nel successivo art. 21 c. 1 del T.U.A. il quale vi fa rientrare (lett. b) “i prodotti di cui ai codici NC1 7201, 2702 e da 2704 a 2715”; il successivo c. 2 prevede che siano “assoggettati ad imposizione, secondo le aliquote stabilite nell’allegato I: …omissis… d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710.1941 a 2710.1949)”.
Attualmente, l’imposizione fiscale accisa sui carburanti è prevista nelle seguenti misure:...
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da il Centauro n. 211
In questo articolo tratto da il Centauro alcuni chiarimenti sul gasolio di autotrazione usato nel settore dell’autotrasporto. (ASAPS)